Data: 02 set 2025
Pergole in edilizia libera: Commento alla sentenza n. 29638/2025 emessa dalla III Sezione Penale della Corte di Cassazione.
New Time S.p.A. reputa doveroso tranquillizzare tutti i propri clienti e tutte le persone interessate all’acquisto di una schermatura solare. Tale necessità deriva da alcuni titoli sensazionalistici utilizzati dalla stampa e da vari siti web, originati da una parziale e distorta interpretazione della decisione in commento.
Il primo dato da tenere in debita considerazione è quello normativo, dal momento che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b-ter) del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), la posa in opera di pergotende, tenda da sole e, in termini più generali, di schermature solari rientra nel novero della attività eseguibili in regime di edilizia libera, ossia senza bisogno di preventivo ottenimento di un permesso di costruire o altro titolo equipollente.
Il secondo elemento da valutare è il tipo di Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento in parola. Trattasi della III Sezione Penale della Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata su un fatto di reato accaduto nel 2020. Ferma la competenza della Suprema Corte a decidere in materia penale, si segnala che in materia edilizia e urbanistica è la Giurisprudenza Amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) a doversi pronunciare nel merito, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Di qui l’impossibilità di sostenere che le Sezioni Penali della Corte di Cassazione possano in qualche modo “scalfire” la recente normativa statale che esclude espressamente le schermature solari dalle attività che necessitano sempre e comunque di un titolo abilitativo (cfr. art. 6, comma 1, lett. b ter), T.U.Edilizia).
Altrettanto fondamentale e dirimente pare l’analisi del contesto e della tipologia di prodotto oggetto di giudizio. Al committente non veniva contestata la realizzazione di un’opera in assenza di permesso di costruire (art. 44, comma 1, lett. b), T.U.Edilizia), bensì l’inosservanza delle prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici applicabili nel caso di specie (art. 44, comma 1, lett. a), T.U. Edilizia), trattandosi, in particolare, di installazione eseguita in centro storico, pertanto soggetta a particolari restrizioni. Invero, gli unici prodotti installabili nella zona erano delle semplici tende da sole avvolgibili, realizzate in tessuto, non impermeabili.
In conclusione, non v’è alcuna ragione per sostenere che la Corte di Cassazione abbia sostanzialmente ridimensionato o, ancor peggio, sconfessato quanto previsto dal Testo Unico Edilizia. Con specifico riferimento alle pergotende, all’opposto, si evidenzia che il Consiglio di Stato ha più volte confermato la possibilità di installarle in regime di edilizia libera, anche nel caso di chiusure perimetrali realizzate con vetrate panoramiche (v. Cons. di Stato Sent. n. 4148/2024 e Sent. n. 607/2025).
Forlì (FC), 2 settembre 2025 Avv. Mattia Turroni
Ufficio legale New Time S.p.A.
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